STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE
MENDRISIOTTO REGIONE APERTA
- NOME E SEDE
Con la denominazione “Mendrisiotto Regione Aperta” è costituita un’associazione soggetta al presente statuto e alle prescrizioni dell’art. 60 segg. CCS.
La sede dell’associazione è a Balerna, Canton Ticino.
- SCOPO
La finalità dell’associazione è di migliorare la coesione sociale, per favorire il senso di appartenenza alla comunità e l’interazione tra tutte le persone. L’associazione è apartitica, aconfessionale e senza scopo di lucro.
- SOCI E SOCIE
I/le soci/ie dell’associazione possono essere persone fisiche e giuridiche, nonché società di persone che, riconoscendone lo scopo, sono disposte a promuoverlo.
- QUOTA SOCIALE
Per il perseguimento dello scopo dell’associazione, ogni socio/a è tenuto al versamento di una tassa sociale annua, stabilita di anno in anno dall’Assemblea.
Contributi speciali, donazioni e proventi di manifestazioni organizzate dall’associazione stessa, confluiscono nel patrimonio sociale.
- AMMISSIONE E ESCLUSIONE DI SOCI/E
Sono soci dell’associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che intendono sostenere e promuovere lo scopo sociale. L’ammissione dei soci è di competenza del Comitato e conferisce diritto di voto all’Assemblea. La qualità di socio/a si perde per dimissione o per esclusione pronunciata dall’Assemblea su proposta del Comitato.
- ORGANIZZAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE
Gli organi dell’associazione sono:
- l’assemblea sociale;
- il comitato;
- il revisore.
- ASSEMBLEA SOCIALE
- L’assemblea sociale costituisce l’organo superiore dell’associazione.
- L’assemblea dispone delle seguenti facoltà:
- l’approvazione del verbale dell’ultima assemblea sociale;
- l’approvazione del rapporto, del conto e del bilancio annuali nonché della relazione dell’ufficio di revisione [del revisore];
- il discarico del comitato e dell’ufficio di revisione [del revisore]
- la determinazione dei contributi dei/delle soci/ie e del bilancio annuale;
- l’elezione e la revoca del comitato e dell’ufficio di revisione [del/della revisore]
- la trattazione delle proposte avanzate dal comitato e dai/dalle soci/ie;
- la modifica dello statuto;
- lo scioglimento dell’associazione;
- le deliberazioni sopra le materie ad essa riservate dalla legge o dallo statuto.
- L’assemblea è convocata dal Comitato, ogni qualvolta si renda necessario e comunque almeno una volta all’anno e qualora un numero pari al quinto dei/delle soci lo richieda. Il comitato invia la convocazione per iscritto o per e-mail con almeno una settimana di preavviso, riportando l’ordine del giorno, le sue proposte, il rapporto e il conto annuale nonché la relazione dell’ufficio di revisione.
- L’assemblea sociale è presieduta da un/a coordinatore/coordinatrice, in caso di impedimento dal vicecoordinatore/vicecoordinatrice o da un altro/a presidente del giorno nominato/a dalla stessa assemblea. L’assemblea sociale designa un/a verbalista.
- Sulle deliberazioni dell’assemblea sociale si redige un verbale, che viene inviato (via mail) ai soci e discusso/approvato nella riunione successiva.
- Le votazioni e le elezioni si tengono a scrutinio palese o su deliberazione dell’assemblea sociale. Ogni socio/a ha diritto a un voto.
- L’assemblea sociale delibera e compie le proprie elezioni a maggioranza semplice dei/delle soci/e presenti, fatto salvo quanto diversamente disposto da una norma di legge o dallo statuto. Se l’elezione non ha luogo in un primo scrutinio, si procede a un secondo scrutinio in cui decide la maggioranza semplice.
- COMITATO
- Il Comitato è costituito da 5 soci. Eletti dall’assemblea sociale, essi rimangono in carica per 2 anni. È ammessa la rielezione. La revoca del mandato è possibile in qualsiasi momento e senza preavviso.
- L’assemblea sociale elegge 2 coordinatori/coordinatrici; un vice-coordinatore/vice-coordinatrice; un/a segretario/a; un/a cassiere/a.
- Al comitato spetta il compito di dirigere e rappresentare l’associazione. Può deliberare su tutti gli affari che non siano attribuiti all’assemblea sociale dalla legge o dallo statuto, tra cui figurano soprattutto:
- la conduzione delle attività correnti e l’organizzazione dell’associazione;
- la preparazione e l’esecuzione delle assemblee sociali;
- la gestione del patrimonio;
- la tenuta della contabilità.
- Il comitato viene convocato su proposta dei/delle coordinatori/coordinatrici o su richiesta di un membro del comitato. Può deliberare quando è presente la maggioranza dei/delle suoi/sue membri. Le sedute devono essere messe a verbale.
- Ogni membro del comitato dispone di un voto. Si delibera a maggioranza semplice dei/delle presenti. In caso di parità dei voti, il/la coordinatore/coordinatrice più giovane ha il voto preponderante.
9. REVISORE
– L’assemblea generale può eleggere una o più persone fisiche o giuridiche, purché non siano soci/e, a cui affidare l’incarico di ufficio di revisione per la durata di un anno. Il mandato termina con l’approvazione dell’ultimo conto annuale. È ammessa la rielezione. La revoca del mandato è possibile in qualsiasi momento e senza preavviso.
– Il revisore sottopone all’assemblea sociale ordinaria una relazione scritta sulla verifica del conto annuale e richiede di conferire o negare il discarico nei confronti del/della cassiere/cassiera e del comitato.
10. PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE, RESPONSABILITÀ E OBBLIGO DI EFFETTUARE VERSAMENTI SUPPLETIVI
– Il patrimonio dell’associazione è costituito dai contributi dei/delle soci/e, dalle eccedenze del conto d’esercizio, da eventuali donazioni, da introiti delle manifestazioni e da legati.
- Il Comitato valuta di caso in caso l’accettabilità degli apporti in relazione ai suoi scopi.
– Per i debiti dell’associazione risponde esclusivamente il patrimonio sociale. Si esclude la responsabilità personale e l’obbligo di effettuare versamenti suppletivi da parte dei/le soci/e.
11. MODIFICHE DELLO STATUTO E SCIOGLIMENTO
– Per modificare lo statuto e sciogliere l’associazione occorre la presenza di almeno della metà di tutti/e i/ le soci/e nonché la maggioranza assoluta dei voti espressi. Se uno dei quorum non è raggiunto, si dovrà effettuare una seconda convocazione dell’assemblea sociale con lo stesso ordine del giorno entro 6 settimane. Tale assemblea potrà deliberare senza tenere conto del numero dei/delle soci/ie presenti.
– In caso di scioglimento, l’assemblea sociale definisce la destinazione del ricavo della liquidazione.
12. ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO
Il presente statuto è stato approvato all’assemblea costitutiva del 12 dicembre ed entra in vigore con effetto immediato.